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Detrazioni fiscali per chi migliora le prestazioni termiche delle finestre in edifici esistenti Legge del 27 dicembre 2006 n°296
1) Aspetto tecnico La Legge del 27 dicembre 2006 n°296, attuativa della manovra finanziaria 2007, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevede l'erogazione di bonus fiscali per gli investimenti cosiddetti "verdi", mirati cioè ad incentivare il risparmio energetico in edilizia. Tra gli interventi "verdi" rientrano anche quelli sugli edifici esistenti, parti di edifici esistenti oppure unità immobiliari esistenti che riguardano il miglioramento delle prestazioni termiche delle finestre nel loro complesso (telaio + vetro). Le considerazioni per le "finestre" che seguono si estendono anche alle portefinestre. Nella fattispecie la Finanziaria 2007 (Legge 296/06 - comma 345) ha pertanto previsto una detrazione del 55% sull'imposta lorda sul reddito per le spese, sostenute nell'anno 2007 (fino al 31 dicembre 2007), per l'esecuzione di interventi su finestre, che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di finestre inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati. All'atto pratico gli interventi per cui si può usufruire delle detrazioni del 55% si traducono in: In ogni caso le nuove finestre oppure le finestre esistenti con i nuovi vetri devono rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto dell’intervento.
Come si valuta la prestazione termica di una finestra? Che cos'è la trasmittanza termica? Che cos'è la zona climatica?
2) Aspetto fiscale Il valore massimo della detrazione del 55% sull'imposta lorda sul reddito per gli interventi di cui al punto 1 è di Euro 60'000 da ripartire in tre quote annuali di pari importo. IMPORTANTE: Le detrazioni del 55% spettano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche (liberi professionisti, imprese, soggetti titolari di reddito di impresa, ecc.) e si applicano ad interventi su finestre in edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. Le detrazioni del 55% spettano anche agli affittuari a patto che chiedano il consenso all'esecuzione dei lavori ai proprietari dell'unità immobiliare oppure dell'edificio che occupano. Nella fattispecie trattasi detrazione sull’imposta IRPEF sulle persone fisiche oppure sull'imposta IRES (o altri specifici) per le persone giuridiche Ne consegue che le quote annuali di pari importo, fino a decorrere del 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del Contribuente e fino ad un massimo di Euro 60'000, vengano dichiarate sulla dichiarazione dei redditi. La detrazione è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'acquisto di nuove finestre oppure di nuove vetrazioni, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il Contribuente.
3) Le condizioni per poter usufruire delle detrazioni del 55% Il Contribuente per poter accedere alle detrazioni del 55% deve essere in possesso di: 1) Asseverazione in cui si specifica il valore della trasmittanza termica dei serramenti esistenti che si vanno a sostituire (oppure nei quali si va a sostituire la vetrazione) e che le prestazioni termiche possedute dalle nuove finestre (oppure delle finestre con le nuove vetrazioni) rispettano i limiti di cui al Prospetto 1. Tale asseverazione deve essere corredata dalle certificazioni delle prestazioni termiche dei singoli componenti delle finestre. Questa attestazione deve essere rilasciata da un Tecnico Abilitato o dal direttore dei lavori. 2) Attestato di qualificazione energetica della propria unità immobiliare o in generale dell'edificio. Viene predisposto successivamente all'esecuzione dell'intervento e deve essere rilasciato da un tecnico abilitato 3) Scheda informativa relativa all'intervento eseguito redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente la detrazione del 55%. 4) Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l'intervento in cui viene esplicitato il costo della manodopera. 5) Eventuale Delibera dell'assemblea condominiale e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in interventi effettuati su parti comuni. 6) Eventuale dichirazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'edificio o dell'unità immobiliare. IMPORTANTE E' detraibile ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso:
4) All'atto pratico cosa deve fare il Contribuente Una volta in possesso della documentazione descritta al paragrafo 3, il Contribuente deve: 1. pagare l'intervento a mezzo di bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato: NOTA: Per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria 2. Trasmettere all'ENEA l'attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa all'intervento di cui ai punti 2) e 3) entro e non oltre 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare la documentazione deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura di imposta in corso al 31 dicembre 2007. La trasmissione della documentazione può avvenire per via informatica attraverso il sito web www.acs.enea.it oppure in alternativa o per posta convenzionale attraverso raccomandata semplice. |
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I
Farinelli srl
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